Portici-Puteolana, respinto il ricorso dei flegrei. Cancellato un altro equivoco normativo dopo quello relativo ai tre tesseramenti per i calciatori dilettanti
Portici-Puteolana si risolve con un ricorso respinto e una condanna del club flegreo alle spese per lite temeraria. Una “spallata” alle interpretazioni manifestamente infondate – così si legge nel dispositivo – dell’art. 21 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva. La assesta il Giudice Sportivo di Serie D, pronunciandosi sul reclamo proposto dalla Puteolana.
Il club flegreo aveva dedotto la posizione irregolare del calciatore biancazzurro Pio Schiavi, ritenuto ancora squalificato. In particolare, la Puteolana riteneva non scontato lo stop disciplinare in occasione della gara del Portici con il Taranto (9 maggio), essendo quest’ultima sub-iudice per un preannuncio di reclamo.
L’articolo del Cgs richiamato dalla Puteolana considera gare utili ai fini di stop disciplinari quelle non successivamente annullate con decisione definitiva degli organi di giustizia sportiva. Dunque, non compare alcun riferimento a partite sub-iudice, quali vanno considerate le gare soggette a preannuncio di reclamo.
Nel dispositivo odierno, infatti, il Giudice Sportivo sottolinea che per la gara Taranto-Portici non era intervenuta alcuna decisione definitiva del Giudice Sportivo. Inoltre, qualora fosse intervenuta una decisione definitiva, Schiavi avrebbe dovuto scontare la squalifica nella gara immediatamente successiva alla pubblicazione del provvedimento definitivo. Lo stabilisce proprio l’articolo 21 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva.
Ancor più netto, seppur in punta di fioretto, l’affondo finale che il Giudice Sportivo rifila anche a precedenti sentenze regionali. In particolare, assecondando le tesi della Puteolana, qualora le altre avversarie avessero inoltrato preannuncio di reclamo contro il Portici, il calciatore Schiavi non avrebbe avuto diritto a partecipare più ad alcuna gara, fino a un pronunciamento del Giudice Sportivo. La portata afflittiva di un qualunque provvedimento sanzionatorio risulterebbe dunque condizionata da eventuali, impronosticabili e successivi reclami proposti dai sodalizi avversari.
Condanna per lite temeraria
Il Giudice Sportivo, oltre a respingere il reclamo della Puteolana e convalidare il risultato del campo, ha anche adottato un ulteriore provvedimento. Ha infatti condannato la Puteolana al pagamento delle spese in favore del Portici per lite temeraria. In virtù dell’articolo 55 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, il club flegreo dovrà versare 500 euro alla società vesuviana.
L’Agropoli spera di ribaltare lo 0-3 a tavolino
A livello regionale, il Buccino aveva inoltrato un reclamo simile contro l’Agropoli, incredibilmente accolto dal Giudice Sportivo Regionale. Il dispositivo odierno su Portici-Puteolana vale dunque come precedente che fa ben sperare il club cilentano, per poter ristabilire il risultato del campo. I delfini avevano infatti vinto col punteggio di 1-0. In tal senso, dunque, cambierebbe lo scenario di classifica del girone E di Eccellenza.
Ad oggi, infatti, Buccino e Virtus Cilento sarebbero – condizionale d’obbligo – aritmeticamente certe di qualificarsi ai play-off. In caso di ripristino del risultato del campo, invece, si riaprirebbero i giochi per tutte, col solo Faiano a non avere più possibilità di rientrare almeno nei giochi per il possibile ruolo di migliore quarta classificata.