Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 642 pfi 19/20 adottato nei confronti dei Sigg. Giovanni CAVALLARO, Marcello ESPOSITO e Paolo MAIORINO, e della società A.S.D. NOCERINA 1910, avente ad oggetto la seguente condotta:
GIOVANNI CAVALLARO, calciatore della A.S.D. Nocerina 1910 all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 23, comma 1, delle N.O.I.F. nonché in relazione all’art. 44, comma 1, del regolamento della L.N.D., perché nella stagione sportiva 2019-2020, benché non iscritto nei ruoli del settore tecnico e quindi non abilitato alla conduzione tecnica, ha svolto dal 27.10.2019 le funzioni di allenatore – unitamente al Sig. Marcello Esposito – in favore della 1^ squadra della A.S.D. Nocerina 1910 – partecipante al campionato nazionale interregionale Serie “D” Girone “H” – così come emerso nel corso delle indagini e da numerosi articoli di stampa;
MARCELLO ESPOSITO, allenatore di base – codice 58.512 – iscritto all’Albo del settore tecnico ma non tesserato all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 33, comma 1, e 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico ed all’art. 38, comma 1, delle NOIF, nonché in relazione all’art. 44, comma 1, del regolamento della L.N.D., poiché nella stagione sportiva 2019/2020 e precisamente dal 27.10.2019 fino al 16.01.2020 – data di tesseramento con la ASD Nocerina 1910 – pur non essendo regolarmente tesserato, ha svolto le funzioni di allenatore in favore della 1^ squadra della A.S.D. Nocerina 1910 partecipante al campionato nazionale interregionale Serie “D” Girone “H”, come emerge dalle distinte di gara dal 27.10.2019 in poi, nonché per aver consentito che il Sig. Giovanni Cavallaro calciatore della ASD Nocerina 1910, e pertanto soggetto privo di ogni abilitazione per la conduzione tecnica, svolgesse – unitamente allo stesso Esposito – funzioni ed attività proprie di un allenatore in favore della predetta società;
PAOLO MAIORINO, presidente della A.S.D. Nocerina 1910 (matricola 943219) all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 23 delle N.O.I.F., nonché in relazione all’art. 44, comma 1, del regolamento della L.N.D., per avere consentito e comunque non impedito al Sig. Marcello Esposito, durante la stagione sportiva 2019/2020 e precisamente dal 27.10.2019 sino al 16.01.2020 – data di tesseramento del predetto con la ASD Nocerina 1910 –, di svolgere l’attività di allenatore in favore della 1^ squadra della A.S.D. Nocerina 1910 – partecipante campionato nazionale interregionale Serie “D” Girone “H”- benché lo stesso fosse privo di tesseramento, nonché per avere consentito e comunque non impedito al Sig. Giovanni Cavallaro, soggetto non iscritto nei ruoli del settore tecnico e quindi non abilitato alla conduzione tecnica di svolgere le funzioni di allenatore – unitamente al Sig. Marcello Esposito – in favore della 1^ squadra della A.S.D. Nocerina 1910 così come emerso nel corso delle indagini e da numerosi articoli di stampa;
A.S.D. NOCERINA 1910, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione del fatto e comunque nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l’attività sopra contestata;
vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg. Giovanni CAVALLARO, Marcello ESPOSITO e Paolo MAIORINO, quest’ultimo in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. NOCERINA 1910;
vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Giovanni CAVALLARO, di 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Marcello ESPOSITO, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Paolo MAIORINO, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. NOCERINA 1910;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.