Il 22 febbraio prossimo il TFN esaminerà il deferimento relativo alla partita tra Messina e Paganese del 14 febbraio 2016
Si discuterà il prossimo 22 febbraio, davanti al Tribunale Federale Nazionale, il deferimento di Messina, Casertana e Paganese relativo a due partite giocate a cavallo tra il 2015 e il 2016. Il deferimento si riferisce ai fatti giunti all’attenzione dei media nel marzo 2017. Il deferimento della Procura Federale nasce da risultanze di giustizia ordinaria. In particolare dall’inchiesta aperta dalla Procura della Repubblica di Messina per il reato di associazione a delinquere finalizzata alla frode sportiva.
Nell’occhio del ciclone l’ACR Messina srl, società sportiva che ha cessato ogni attività nella stagione 2017-18, con revoca di affiliazione a far data dal 3 novembre 2020. A carico di quel club – che nulla ha a che fare con quello oggi in campo nel girone C di Lega Pro – pendono capi d’accusa che fanno riferimento a gare delle stagioni 2014-15 e 2015-16,
La Procura Federale ha riaperto il procedimento il 17 marzo 2017, con l’acquisizione di ulteriori atti e documenti. In primis l’acquisizione delle interrogazioni di Stefano Addario, Andrea De Vito, Cosimo D’Eboli, Arturo Di Napoli, Daniele Frabotta, Gianluca Grassadonia, Alessandro Costa, Eros Nastasi, Alessandro Berardi, oltre a rappresentanti dell’ACR Messina. Agli atti anche i fogli di censimento della società peloritana per la stagione 2015-16, oltre che quelli della Paganese e della Casertana per le stagioni 2015-16 e 2022-23.
Le assoluzioni della giustizia ordinaria non fermano il procedimento sportivo
In sede di giustizia ordinaria sono arrivate assoluzioni per diverse persone coinvolte, ma la Procura Federale ha eccepito puntualizzato i motivi per cui non si possa applicare l’articolo 111 comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva. Quest’ultimo fa innanzitutto riferimento alle sentenze pronunciate dopo un dibattimento. Dunque non comprendono sentenze all’esito di rito abbreviato – imputato Alessandro Berardi – che preclude approfondimenti e accertamenti istruttori.
Così come è inapplicabile lo stesso articolo del CGS in merito alla sentenza di assoluzione “per non aver commesso il fatto” per Filippo Raiola, Andrea De Vito e Daniele Frabotta. «La norma prevede espressamente che la sentenza sia “irrevocabile”», si legge nel deferimento, datato 14 aprile, dunque ben prima del deposito della sentenza da parte della Procura della Repubblica di Messina. E secondo i dettami dell’art.125 comma 5 del CGS, la Procura Federale non può attendere il deposito delle motivazioni (entro 90 giorni dal 4 aprile, giorno della sentenza ordinaria), dovendo invece procedere tempestivamente per quanto di propria competenza.
Gli elementi probatori
Il lungo documento relativo al deferimento riporta solo gli elementi di prova ritenuti più rilevanti e significativi dalla Procura Federale. Tutto il materiale probatorio trae ovviamente origine dagli atti del procedimento penale istruito dalla Procura della Repubblica di Messina. E si fonda sulle attività di indagine delle Guardia di Finanza del Nucleo di Polizia Tributaria del capoluogo peloritano.
Documenti, risultanze di perquisizioni e sequestri, intercettazioni telefoniche ed escussione di persone informate dei fatti costituiscono le fondamenta del deferimento. E la Procura Federale specifica che determinate dichiarazioni hanno in seguito trovato molteplici riscontri, tra cui incontri o significativi contatti telefonici tra i vari accusati.
«Un’associazione dedita agli illeciti sulle gare di calcio»
Secondo quanto emerso relativamente alle gare Casertana-Messina (21 dicembre 2015) e Messina-Paganese (14 febbraio 2016), ci fu un andamento anomalo del flusso di scommesse sui due eventi. Oltre a una fitta rete di contatti tra i soggetti coinvolti nelle indagini della Guardia di Finanza.
Pesanti le accuse ai danni di Arturo Di Napoli, Pietro Gugliotta e Alessandro Berardi, all’epoca rispettivamente allenatore, vicepresidente e calciatore del Messina. Sono tutti accusati di aver “addomesticato” i risultati delle due gare di cui sopra, con la collaborazione anche di alcuni dei calciatori in campo.
Secondo quanto riportati negli atti del deferimento, le informazioni sulle gare accomodate sarebbero state poi passate ad alcuni scommettitori. Tra questi figura Alessandro Costa, all’epoca dei fatti tesserato dell’ASCD Sportivo Culturale Italia. Secondo un preciso schema, gli scommettitori avrebbero puntato più volte piccole cifre nell’immediata vigilia della partita, così da ottenere poi le vincite illecite. Nette le affermazioni del Procuratore Federale Giuseppe Chiné nel deferimento. A rafforzare le tesi accusatorie ci sarebbe un «frenetico scambio di telefonate» tra i vari indagati», proprio nell’imminenza delle partite e in concomitanza con le puntate.
Casertana-Messina 4-1 (Lega Pro girone C – stagione 2015-16)
Sul deferimento si fa riferimento a risultanze probatorie relative all’alterazione del risultato finale della gara del 21 dicembre 2015. Oltre ai vari Di Napoli, Gugliotta e Berardi, ci sono altri tre indagati, tutti ex tesserati del Messina all’epoca dei fatti. Si tratta di Stefano Addario (oggi svincolato), Daniele Frabotta (oggi allo Sterparo in Promozione laziale) e Andrea De Vito (oggi alla Civitanovese in Eccellenza marchigiana).
Secondo le risultanze probatorie, Di Napoli, Gugliotta e Berardi avrebbero promesso denaro e altre utilità ai calciatori nel caso in cui la Casertana avesse vinto, con 3 o più gol totali. In partita Berardi aveva provocato al 14’ il rigore del parziale 1-0, rimediando poi una seconda ammonizione per proteste al 35’ in occasione di un autogol di Frabotta. Nella ripresa De Vito rimediava un’espulsione per un ironico applauso al direttore di gara. Infine, in occasione del terzo e quarto gol della Casertana il portiere Addario non era sembrato esente da responsabilità.
Secondo il testo del deferimento, Di Napoli, Gugliotta e Costa avevano scommesso direttamente o per interposta persona, sull’esito “1 + over” della partita in questione.
Messina-Paganese 2-2 (Lega Pro girone C – stagione 2015-16)
Per quanto concerne la gara del 14 febbraio 2016, il Procuratore Federale muove accuse anche a ex tesserati del club azzurrostellato, oltre ai già citati Di Napoli, Gugliotta e Berardi. Nel deferimento sulla sfida tra Paganese e Messina compaiono infatti i nomi di Cosimo D’Eboli (ex direttore generale), Gianluca Grassadonia (ex allenatore) e Piersilvio Acampora (ex calciatore). L’accordo – secondo l’accusa – riguardò la possibilità di scommettere sul “parziale/finale”. In particolare – si legge nel deferimento – la gara avrebbe dovuto vedere la Paganese in vantaggio all’intervallo e il pareggio come esito finale.
Di Napoli, Gugliotta, Berardi, Grassadonia e D’Eboli «avrebbero offerto o promesso denaro o altre utilità ad alcuni calciatori» delle due squadre, tra cui Acampora. Quest’ultimo al 77’ fu protagonista dell’autogol che fissò il punteggio sul 2-2 definitivo.
Nel deferimento si fa riferimento al parziale gol dello 0-1 su cui si è chiusa la prima frazione. La rete maturò infatti «a causa di un grossolano errore del portiere del Messina, Berardi, su un tiro da fuori area». Acampora era da poco subentrato al compagno di squadra Vella, rimasto soli 11 minuti in campo dopo essere a sua volta subentrato. Ulteriore elemento di accusa a carico di Di Napoli, Gugliotta, D’Eboli e Costa riguarda le scommesse fatte direttamente o per interposta persona puntando sul “2 parziale/X finale”.
I deferimenti
Non è stata deferita l’ACR Messina, società che ha cessato le attività nel 2017-18 con revoca dell’affiliazione il 3 novembre 2020. Pesanti invece le accuse a carico di tutti i soggetti coinvolti, precedentemente citati.
Di Napoli, Gugliotta, Berardi e Costa sono accusati di aver violato l’articolo 17 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’articolo 24. In particolare, sono accusati di essersi associati per alterare l’esito delle due gare del Messina, al fine di poter scommettere (anche per interposta persona) e trarre guadagni dalle combine. Nella fattispecie, Di Napoli è accusato di essere promotore e capo dell’associazione, Gugliotta l’organizzatore, Costa e Berardi dei semplici componenti.
Le accuse relative a Casertana-Messina
Di Napoli, Gugliotta, Berardi, Addario, Frabotta e De Vito sono accusati di aver violato l’articolo 30 comma 1 del CGS. Condotte volte ad alterare lo svolgimento e il risultato della gara. Per tutti pesa l’aggravante dell’articolo 30 comma 6 per aver conseguito un effettivo vantaggio in classifica.
Per Gugliotta e Di Napoli l’ulteriore aggravante riguarda l’articolo 14 lettera o CGS, relativo all’aver commesso il fatto in associazione con altre persone. Inoltre Di Napoli, Gugliotta e Costa devono rispondere anche della violazione dell’articolo 24 commi 1 e 2 CGS. Il capo d’imputazione riguarda le scommesse fatte direttamente o per interposta persona sull’esito della gara.
Il deferimento della Casertana è a titolo di responsabilità presunta (art.6 comma 5 CGS; art.30 comma 2 CGS). L’ASCD Sportivo Culturale Italia è invece deferita per responsabilità oggettiva (art.6 comma 2 CGS), per il coinvolgimento del tesserato Costa.
I capi di imputazione nel deferimento relativo alla gara tra Messina e Paganese
Numerosi i soggetti indicati nel deferimento riferito alla partita tra Messina e Paganese, disputata il 14 febbraio 2016. Di Napoli, Gugliotta, Berardi, D’Eboli, Grassadonia e Acampora devono rispondere di violazione dell’articolo 30 comma 1 CGS. Anche in questo caso, per tutti c’è l’aggravante di cui all’art.30 comma 6 CGS, per effettivo conseguimento del vantaggio in classifica.
Anche per questo match, c’è l’aggravante per Gugliotta e Di Napoli di cui all’articolo 14 lettera o CGS per aver agito in associazione con altre persone. Ulteriore aggravante per Di Napoli, la violazione dell’art.14 lettera m CGS per aver commesso infrazione nel corso di esecuzione di un’altra sanzione disciplinare. In occasione di Messina-Paganese risultava infatti squalificato.
Ancora Di Napoli, Gugliotta, D’Eboli e Costa dovranno rispondere della violazione dell’art.24 commi 1 e 2 per aver scommesso direttamente o per interposta persona sulla gara. Con aggravante, per tutti, di cui all’art.14 lettera i CGS, per aver commesso un’infrazione volta a ottenere vantaggio per sé o per altri. Per Di Napoli c’è l’ulteriore aggravante di aver commesso un’altra irregolarità pur essendo già colpito da squalifica.
La Paganese dovrà rispondere di responsabilità oggettiva per le condotte attribuite agli ex tesserati D’Eboli e Grassadonia. Stesso addebito anche per l’ASCD Sportivo Culturale Italia per le accuse mosse a Costa.