Rocchese, caso De Luca e nuovi ricorsi del Città di Campagna

rocchese de luca campagna

Rocchese, per il tesseramento di De Luca il Città di Campagna preannuncia ricorsi ad altri gradi di giustizia sportiva

Rocchese serena per il caso De Luca, ma il Città di Campagna preannuncia di voler percorrere tutte le strade della giustizia sportiva. Il tesseramento dell’esperto attaccante Ciro De Luca per il club di Roccapiemonte era venuto alla ribalta a fine febbraio scorso.

All’indomani del match perso lo scorso 22 febbraio allo stadio Duca Ravaschieri Fieschi, il Città di Gragnano aveva proposto reclamo. In particolare, innanzi al Giudice Sportivo Territoriale il club dei monti Lattari aveva puntato su una possibile posizione irregolare per il tesseramento del centravanti napoletano.

Sui banchi della giustizia sportiva, le quattro squadre per le quali Ciro De Luca è risultato tesserato nella stagione sportiva corrente. Pro Sangiorgese (dal 1° luglio), San Vito Positano (dal 17 luglio), Sanseverinese (dal 29 ottobre) e appunto Polisportiva Rocchese (dal 18 dicembre) le società interessate.

Il reclamo del Città di Gragnano

In prime cure, il Giudice Sportivo Territoriale aveva respinto il 5 marzo scorso il reclamo del Città di Gragnano. Nel dispositivo del Gst si legge che il calciatore De Luca è stato tesserato a favore della società Pro Sangiorgese in data 14/07/2020. In tal senso, dunque, essendo il vincolo di tesseramento effettuato dalla società Pro Sangiorgese in data precedente all’1/07/2023 lo stesso permane fino al 30/06/2025, così come stabilito dall’art. 32 delle Norme Organizzative Interne della FIGC (NOIF) – norme transitorie. La data del 1° luglio 2023 fa riferimento alla variazione delle NOIF andata in vigore a seguito della riforma dello Sport D.Lgs. n. 36 del 2021.

Rocchese, la posizione di De Luca all’attenzione del Città di Campagna. Ma il tesseramento con la Pro Sangiorgese è di tipo “tecnico” e non “prima maglia”

Il Giudice Sportivo Territoriale ha respinto il reclamo non considerando come “prima maglia” stagionale per De Luca quella della Pro Sangiorgese. Per il giudice infatti rappresenta la prosecuzione di un precedente tesseramento che si è automaticamente concretizzato all’esito della riforma dello sport che ha impattato anche sulle NOIF. Il prolungamento automatico del tesseramento, dunque non ha valore ai fini dei tre tesseramenti previsti dall’articolo 95 co. 2 NOIF per la stagione sportiva 2024-2025. Medesima la ricostruzione dell’Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale Campania della Lnd, che altrimenti avrebbe respinto la richiesta di tesseramento da parte della Rocchese.

Il precedente in Serie D

E ad avvalorare la propria tesi, il Gst fa riferimento alla decisione n.209 della Corte Sportiva d’Appello relativa alla stagione 2022-2023. In quella stessa sentenza la Csa specificava che uno dei presunti quattro tesseramenti era in realtà un tesseramento cosiddetto “tecnico”. Ai sensi dell’articolo 5.2 del Regolamento FIFA sullo Status ed i Trasferimenti dei calciatori, avendo finalità diverse dall’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore, non può essere considerato ai fini del divieto di cui all’articolo 95 co. 2 NOIF.

Il Città di Campagna: Andremo avanti nei prossimi gradi di giustizia sportiva

In seguito al ricorso presentato dopo la gara di domenica 23-03-2025 contro la Rocchese che ha schierato in campo il calciatore Ciro De Luca, nonostante un chiaro illecito scaturito dal quarto tesseramento attivo nell’anno sportivo in corso e visto rigettato il ricorso, la società ASD Città di Campagna ha presentato appello.

Pertanto: “L’ASD CITTA’ DI CAMPAGNA 1919 è convocata il giorno 28.03.2025 alle ore 11.30 presso gli uffici del C.R. Campania in Via G. Porzio Centro Direzionale 2 Isola G2 80143 Napoli (2° PIANO), per audizione del reclamo avverso C.U. N. 32/GST del 25/03/2025”.

Certi di conseguire un meritato risultato etico e morale per via giudiziale, siamo già pronti, qualora anche in secondo grado dovessero respingere il ricorso a presentare appello in cassazione, dove faremo valere, anche oltre regione, quanto è previsto dal regolamento sportivo FIGC.

La risposta della Rocchese

Alla luce delle recenti dichiarazioni diffuse sui media da parte dell’ASD Città di Campagna, riteniamo doveroso precisare alcuni aspetti fondamentali.

La Rocchese è una società sportiva fondata su principi solidi di moralità ed etica, valori che rappresentano la nostra identità e che vanno ben oltre il mero risultato sportivo. Il nostro impegno quotidiano è volto a promuovere la lealtà, il rispetto delle regole e la passione per il calcio, elementi imprescindibili che guidano ogni nostra decisione e azione.

Desideriamo inoltre sottolineare che “l’illecito tesseramento” di cui siamo stati accusati non è stato riconosciuto tale dalla giustizia sportiva di primo grado, che si è pronunciata in merito per ben due volte. Questo evidenzia come il nostro operato sia sempre stato condotto nel pieno rispetto delle normative vigenti e dell’essenza stessa dello sport.

Troviamo inopportuno e poco conforme ai principi di lealtà e correttezza sportiva attribuire giudizi di immoralità ed eticità discutibile a situazioni che competono esclusivamente alla giustizia sportiva. È questa, infatti, l’unica autorità preposta a valutare i fatti e ad esprimere verdetti, nel rispetto dei principi del diritto sportivo.

Proprio per questa ragione, restiamo sereni e fiduciosi nel percorso intrapreso e, qualora le decisioni di primo grado dovessero essere rivalutate e modificate, accetteremo qualsiasi esito con lo stesso spirito di rispetto e sportività che ci ha sempre contraddistinti.

Rocchese, De Luca e Città di Campagna, possibile slittamento del torneo come per la post-season di Eccellenza 2020-2021

Il Città di Campagna ha dunque espressamente manifestato l’intenzione di ricorrere a ogni grado di giudizio possibile per poter far valere le proprie ragioni. E questo potrebbe significare un passaggio alla giustizia sportiva nazionale nel caso in cui a livello regionale dovesse essere confermata la sentenza di primo grado. Con questa evenienza, una parte dei verdetti del girone D di Promozione – salto diretto di categoria e abbinamenti play-off – potrebbe slittare, causando anche rinvii della seconda fase della post-season promozione.

Ne scaturirebbe dunque un’analogia con il campionato di Eccellenza 2020-2021, per una lunga battaglia “giudiziaria” tra Buccino e Agropoli. Il caso riguardò Manzi, portiere della compagine cilentana, che aveva scontato una squalifica nella gara col Faiano, messa in seguito sub-iudice per un altro reclamo. Il Buccino ottenne vittoria a tavolino in tutti i gradi della giustizia sportiva regionale, sostenendo che la mancata omologazione della gara tra Faiano e Agropoli di fatto avesse di fatto “impedito” a Manzi di scontare la sua squalifica.

L’Agropoli portò avanti la sua battaglia legale fino al Collegio di Garanzia del Coni, che si pronunciò a giugno del 2021. E cancellò la vittoria a tavolino del Buccino, facendo riferimento a un precedente di giustizia sportiva di pochi giorni prima, relativo alla gara Portici-Puteolana di Serie D.

Lascia un commento