Arbitro aggredito fin dentro gli spogliatoi e il Giudice Sportivo commina una maxi-squalifica in uno dei gironi campani di Prima Categoria
Proteste e minacce, poi l’arbitro viene aggredito fin dentro gli spogliatoi e scatta una maxi-squalifica in uno dei gironi campani di Prima Categoria. Il dispositivo è online sul sito del Comitato Campania della Lnd, nella sezione comunicati ufficiali. Una pesante pena ai danni dell’allenatore di un club vesuviano, fermato fino al 31 ottobre del 2028. Fin troppo chiaro il dispositivo di giustizia sportiva, fondato su quanto riportato dallo stesso direttore di gara.
L’allenatore, espulso per proteste dal direttore di gara al 49′ del secondo tempo, «rivolgeva espressioni gravemente ingiuriose e minacciose» all’indirizzo dell’arbitro. Al termine della gara, lo stesso allenatore attendeva il direttore di gara nella zona antistante gli spogliatoi. Qui perseverava nella condotta, addirittura con «ripetute minacce di morte». «Successivamente – si legge nel dispositivo – impediva l’accesso nello spogliatoio al DDG, giungendo a puntare la sua fronte contro quella dello stesso DDG. In seguito, nonostante l’intervento da parte di un Dirigente della medesima squadra, l’allenatore entrava nello spogliatoio arbitrale ove colpiva ripetutamente il DDG». Il dispositivo fa riferimento esplicito a «violenti calci e ginocchiate all’altezza della coscia e dello stomaco e, nondimeno, sbracciate all’altezza del collo».
Prognosi di 10 giorni per l’arbitro per le lesioni e le contusioni subite
Solo dopo l’aggressione un dirigente della società allontanava il tecnico, il che non impediva a quest’ultimo di continuare nel rivolgere espressioni offensive e minacciose al DDG. «In ragione dell’aggressione subita, il DDG si metteva in contatto con i Carabinieri per tutelare la propria incolumità. Allontanatosi dal campo, il DDG si recava nello stesso giorno presso il Presidio Ospedaliero di Salerno, sua città Natale, ove faceva ritorno anche l’indomani». I sanitari rilasciavano il referto di pronto soccorso – prodotto agli atti di questo C.R. – con 10 giorni di prognosi, in ragione delle lesioni e contusioni riportate.
Tutto quanto esposto rientra nelle fattispecie ex art. 35, 4° comma – e per relazione 1° comma – C.G.S., condotta violenta nei confronti del DDG. In particolare si è trattato di “atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale, concretizzandosi in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività” nei confronti del DDG. «Il tutto come da costante giurisprudenza degli organi federali […], con produzione di relativo referto medico».
- Considerato che la sanzione da infliggere al tecnico va considerata ai fini dell’applicazione della misura amministrativa a carico della società ex C.U. 104/A FIGC del 17.12.2014
- Vsto il 1^ comma dell’art.35
Il Giudice Sportivo ha inflitto all’allenatore uno stop disciplinare fino al 31 ottobre 2028. La fattispecie rientra tra le previsioni di cui al C.U. n.104 del 17/12/2014 in materia di prevenzione contro i fatti violenti nei confronti dei DDG.