Calciatori minorenni provenienti dalla Nigeria, introdotti in Italia sulla base di richieste di visto temporaneo per attività sportiva non a scopo di lucro. Di fatto, però, rimasti sul territorio nazionale, tesserati e pure ceduti durante le “finestre” di calciomercato.
Sono queste le pesanti accuse per le quali Claudio Vinazzani, ex calciatore del Napoli dal 1976 al 1983, è stato condannato dalla giustizia sportiva. In qualità dapprima di osservatore e poi di responsabile del settore giovanile
dello Spezia Calcio sino al termine della stagione sportiva 2017/2018, Vinazzani ha patteggiato con la Procura Federale (art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva) una squalifica di 8 mesi e un’ammenda di 6mila euro.
Nello stesso procedimento, è stato condannato anche Luigi Micheli, dapprima responsabile amministrazione e finanza dello Spezia, poi dal 29 gennaio 2016 amministratore delegato e legale rappresentante del club. Per Micheli squalifica di 8 mesi e ammenda di 14mila euro.
Per responsabilità diretta, lo Spezia Calcio ha subito un’ammenda di ben 60mila euro.
I fatti si riferiscono a ciò che è emerso da un’indagine della magistratura ordinaria risalente allo scorso febbraio. Secondo quanto riportato dal dispositivo pubblicato oggi dalla Figc, Vinazzani e Micheli avrebbero commesso atti diretti a procurare illegalmente l’ingresso nel tenitorio dello Stato di minori di nazionalità nigeriana, producendo presso il Consolato italiano della Nigeria richieste di visto di ingresso temporaneo apparentemente per allenamenti e attività sportive non a scopo di lucro, con l’espresso impegno, poi violato, di assicurare il rientro al Paese di origine entro i termini previsti dal medesimo visto di ingresso, con l’obiettivo di dissimulare il reale motivo di ingresso, costituito dal garantirsi a titolo definitivo la permanenza dei minori sul territorio dello Stato per adibirli stabilmente all’esercizio dell’attività calcistica nell’ottica del loro tesseramento e della successiva cessione dei diritti relativi alle prestazioni sportive.
E a tal fine – prosegue il dispositivo -, nel predetto Paese di origine dei giovani calciatori, si procurava l’autorizzazione degli esercenti la potestà genitoriale per ottenere il visto d’ingresso temporaneo nel territorio nazionale con un accompagnatore e, successivamente, rappresentava falsamente che i medesimi minori non erano accompagnati, al fine di ottenere il permesso di soggiorno e la nomina di tutori legali dei minori sul territorio nazionale.