Art. 95 NOIF al centro dell’attenzione nel reclamo del Faiano contro l’Agropoli. Il Giudice Sportivo Territoriale respinge l’istanza dei picentini
Il Giudice Sportivo Territoriale ha respinto il reclamo del Faiano, relativo alla gara con l’Agropoli del 28 aprile scorso e incentrato sull’ormai famoso Art. 95 NOIF. Ritenuta quindi regolare la posizione di tesseramento di Margiotta, attaccante dell’Agropoli impiegato dal tecnico dei delfini Carmine Turco.
Il club picentino, rifacendosi all’articolo delle norme federali, aveva dunque ritenuto che l’Agropoli avesse impiegato irregolarmente l’esperto centravanti, tesserato nel corso dell’attuale stagione sportiva con Virtus Cilento, Agropoli e Nola. Il tutto, secondo la dirigenza biancoverde, il tutto in contrasto alla limitazione stabilita dall’art. 95, comma 2 delle NOIF.
Il Giudice Sportivo ha innanzitutto ritenuto opportuno un chiarimento sulla norma cui ha fatto riferimento il Faiano, modificata con il comunicato n. 238/A FIGC del 26 giugno 2020. Sottolineando quindi che l’articolo non riguarda affatto il calciatore Margiotta che, sebbene “non professionista”, non risulta tesserato con Società professionistiche ma al contrario solo con Società appartenenti alla LND.
Il centravanti dei delfini dunque poteva ed è stato regolarmente schierato in campo nella gara dalla Società U.S. Agropoli. Inoltre, il Giudice Sportivo Territoriale ha rilevato che il ricorso, così come formulato, risulta inammissibile in quanto stilato in contrasto con il dettato sia dell’art. 49 CGS ove si legge “i ricorsi ed i reclami devono essere motivati nonché redatti in maniera chiara e sintetica” e sia dell’art. 67 CGS ove si legge ” che il ricorso deve contenere l’indicazione dell’oggetto, delle ragioni su cui è fondato”.
Per queste motivazioni, quindi, il Giudice Sportivo Territoriale ha omologato il risultato della gara Faiano-Agropoli maturato sul campo, col successo degli ospiti per 2-1.
[foto copertina Ufficio Stampa Us Agropoli 1921 | Carol Violante]